Codice prevenzione incendi 3.0: ecco tutte le modifiche previste | Articoli | Ingenio

2022-12-29 11:01:38 By : Ms. Kelly Chen

Il 1 gennaio 2022 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale approvato lo scorso 24 novembre, che riporta alcune modifiche al Codice di prevenzione incendi. In qualche caso si tratta solo di puntualizzazioni, in altri l'intervento normativo è di maggiore rilevanza. Ecco spiegate nel dettaglio le modifiche apportate.

Il 1 gennaio 2022 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale approvato lo scorso 24 novembre, che riporta alcune modifiche al Codice di prevenzione incendi. In qualche caso si tratta solo di puntualizzazioni, in altri l'intervento normativo è di maggiore rilevanza.

Ecco spiegate nel dettaglio le modifiche apportate.

Il Decreto 24 novembre 2021, che entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno, riporta alcune modifiche all’allegato I del Codice di prevenzione incendi, sia con riferimento alla Regola tecnica orizzontale (RTO), sia alle Regole tecniche verticali (RTV) ad essa collegate, relativamente alle sole soluzioni conformi. In parte ci troviamo di fronte a puntualizzazioni o semplici correzioni di errori formali o materiali, in altri casi l’intervento di modifica risulta maggiormente significativo. 

Nel seguito, andiamo ad analizzare i contenuti del nuovo decreto per valutarne l’impatto, in quanto la semplice adozione del testo coordinato, che risulterà più fluida ai fini della progettazione antincendio delle attività, non consente però di apprezzare a pieno la portata delle modifiche apportate.

Che il Codice di prevenzione incendi non fosse uno strumento progettuale perfetto, lo si era capito sin dai primi momenti, quando i tentativi di applicare il D.M. 03/08/2015, in particolare nel caso di modifiche ad attività esistenti, erano resi vani a causa delle oggettive difficoltà interpretative e di applicazione, difficoltà che a volte rendevano particolarmente complessa, se non irrealizzabile, e comunque per lo più sconveniente la progettazione secondo il Codice.

In particolare la controversa definizione di corridoio cieco, la larghezza minima ammessa per le vie di esodo verticali (1.200 mm), la non ammissibilità, ai fini dell’esodo, delle rampe aventi pendenza superiore all’8%; le limitazioni al compartimento multipiano (ammesso solo fino ad una quota di +12 m), la valutazione dei depositi all’aperto, la mancanza di elementi di tipo quantitativo atti alla definizione del fattore di rischio δα che poteva condurre a valutazioni non coerenti del rischio incendio, l’eccessiva richiesta di mezzi di estinzione portatili, solo per citarne alcune.

La complessità applicativa che frequentemente emergeva non appena si doveva scendere dal livello accademico a quello della progettazione reale, unita a quella interpretativa legata alla complessità del disposto normativo, alla naturale inerzia al cambiamento, e al percepito aumento di responsabilità per il progettista, aveva rallentato, in maniera significativa, la diffusione del Codice nella prima fase, smorzandone l’efficacia e svilendone la “mission”.

A superare queste oggettive difficoltà, nel 2019, è stato emanato il D.M. 18 ottobre 2019, definito anche 'Codice 2.0', che ha consentito, in chiusura d’anno di terminare il doppio binario per le attività, comprese nel relativo campo di applicazione, che non erano già dotate di norme prescrittive tradizionali di prevenzione incendi. 

Il D.M. 18 ottobre 2019 è stata dunque la prima profonda e sostanziale riscrittura dell’allegato tecnico al Codice, finalizzata a risolvere le criticità emerse e segnalate nei primi quattro anni di applicazione, in ordine, soprattutto, alla determinazione dei profili di rischio (Capitolo G.3) all’esodo (Capitolo S.4), alla compartimentazione (Capitolo S.3), e al controllo dell’incendio (Capitolo S.6).

Successivamente, con il D.M. 6/4/2020, oltre all’approvazione della RTV 9 applicabile agli gli asili nido, sono state apportate, nell’allegato 2, alcune modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3/8/2015, relativamente ad alcuni errori materiali, con riferimento alle Regole tecniche verticali V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico-alberghiere e V.7 attività scolastiche.

Ora, ad ulteriori 20 mesi di distanza, il D.M. 24/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/12/2021, in vigore dal 1/1/2022, introduce nuovi elementi di valutazione, tanto da poterlo considerare il Codice 3.0.

In alcuni casi, le modifiche introdotte dal D.M. 24/11/2021 possono risultare più conservative rispetto a quanto consentito precedentemente, in tal caso, alle attività già progettate o conformate al D.M. 18/10/2019, in base all’articolo 2 del nuovo decreto, non è richiesto alcun adeguamento.

Vediamo le modifiche che appaiono più significative. L’allegato 1 del D.M. 24/11/2021 è suddiviso in 4 punti:

La quota del compartimento multipiano diventa quella che determina le soluzioni più gravose per la progettazione dell’attività, e non deve più essere riferita al dislivello maggiore in valore assoluto.

Esempio: edificio con 1 piano interrato (quota di piano -3 m) e 5 piani fuori terra (quota di piano +12 m), con profilo di Rvita A2. Nel caso di compartimento multipiano la quota da considerare è -3 e non +12, in quanto la superficie massima lorda del compartimento ammessa secondo la tabella S.3-6 potrà essere al massimo 8.000 m2 anziché 64.000 m2.  

L’uscita finale immette all’esterno non più solo verso luogo sicuro, ma anche verso luogo sicuro temporaneo, consentendo così di regolarizzare le verifiche richieste per l’esodo nei paragrafi S.4.8.2 e S.4.8.9. 

Viene aggiunta la definizione di Struttura vulnerabile in condizione d’incendio, precedentemente non riportata, allineandola alla descrizione, già presente, del paragrafo S.2.8.3.

Il D.M. 24/11/2021 predispone il Codice di prevenzione incendi alla Regola tecnica verticale “Chiusure d’ambito” di prossima emanazione, cancellando i riferimenti alla guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” che sarà successivamente abrogata.

Ai fini della compartimentazione, l’assenza di una idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero fra edifici diversi viene consentita, in tal caso gli stessi saranno assimilati a porzioni dello stesso compartimento. Deve pertanto essere adeguatamente valutato il profilo di Rvita, verificato il rispetto della massima superficie lorda del compartimento, con riferimento alla tabella S.3-6 del D.M. 3/8/2015, e calcolato il carico d’incendio specifico di progetto secondo il paragrafo S.2.9, valutando con attenzione quale sia la superficie lorda A del compartimento da considerare in tale calcolo. Potrà essere compresa anche l’area cortiliva separante, se adibita a deposito di materiale combustibile, oppure questa potrà anche essere esclusa, nel caso di distribuzione disuniforme del carico d’incendio.   

La dimensione del compartimento, che viene così ad essere incrementata, influenzerà anche le misure Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) tabella S.6-2, Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) tabella S.7-2, Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) tabella S.8-2 e Operatività antincendio (Capitolo S.9) tabella S.9-2.

Viene chiarito che il sistema di comunicazione bidirezionale da installare negli spazi calmi, per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori, è un impianto di sicurezza che andrà adeguatamente relazionato in S.10 “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” e dovrà garantire oltre al livello di prestazione 1 (la regola d’arte), l’autonomia minima e l’interruzione dell’alimentazione elettrica di sicurezza indicate in tabella S.10-2 per “altri impianti”.

Nella tabella S.1-8 relativa alla “Classificazione in gruppi di materiali per impianti”, vengono introdotte condizioni (realizzazione di IRAI di livello III) che consentono di declassare le prestazioni richieste per le canalizzazioni e per i cavi. In assenza di tali condizioni, i cavi per energia ordinari, ammessi per un livello di rischio incendio basso, classificati Eca, saranno consentiti solo in caso di posa singola.   

In tabella S.4-15 relativa al “Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero” viene spostato da 150 a 200 occupanti l’affollamento dell’ambito servito che richiede la presenza della terza uscita indipendente.

Il D.M. 24/11/2021 predispone il Codice di prevenzione incendi alla Regola tecnica verticale “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” che sarà presto emanata, inserendo nelle tabelle S.4-27, S.4-28, S.4-29 e S.4-32, indicazioni puntuali riferite a densità di affollamento > 0,7 p/m2. 

Nella tabella S.8-2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla presenza o meno di occupanti ai fini dell’attribuzione del livello di prestazione I per la misura “Controllo di fumi e calore”, che non richiede l’applicazione di alcuna soluzione progettuale, come indicato nel paragrafo S.8.4 modificato (in analogia a quanto indicato relativamente ai paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.9.4).

Sono quindi ammessi, in soluzione conforme, compartimenti ad esempio interrati destinati a spogliatoi, aree di relax, locali di servizio, centri benessere, ecc. e compartimenti ubicati anche a piani fuori terra, con esigenze di controllo dell’aria o ad atmosfera controllata (camere bianche, laboratori di ricerca, sale server, sale operatorie, ecc.) anche privi di aperture di smaltimento di fumo e calore realizzate secondo i tipi di dimensionamento di cui alla tabella S.8-5, nel rispetto dei criteri di attribuzione residui di cui alla tabella S.8-2 (limitazioni alla superficie, al carico d’incendio specifico e alla tipologia di lavorazione). 

Vengono finalmente corrette alcune incongruenze nelle tabelle delle RTV uffici (V.4), autorimesse (V.6), e scuole (V.7), che rendevano contradditoria la progettazione. In particolare:

L’attività di potenziamento del Codice di Prevenzione Incendi è in pieno corso, ed in costante aggiornamento. L’elaborazione di uno strumento normativo unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, e capace oltre che di confrontarsi con l’Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, è certamente un piano ambizioso, ma vincente. In attesa del Codice 4.0.

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Se si fosse fermato all’art. 11, con un bel rinvio al diritto europeo, alla normativa sovranazionale e alla discrezionalità delle PA, il nuovo Codice sarebbe stato una vera e propria rivoluzione. E anche se non è stato così - e realisticamente è ovvio che non avrebbe potuto essere così anche per ragioni tecnico-giuridiche - l’inserimento di una parte così estesa sui principi è un grande risultato per chi crede che la normativa sulle gare e sui contratti pubblici debba creare un sistema orientato alla realizzazione di obiettivi di valore pubblico, senza che ci si possa accontentare del (sia pur doveroso) rispetto delle regole procedurali.

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